(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Umbria n. 58 del 30 dicembre 2009) 
 
    La giunta regionale ha approvato. 
    La  commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 6 
 
    1. L'art. 6 del regolamento regionale 20  maggio  2009,  n.  4  -
Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno  2008,  n.  9
(Istituzione  del  Fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza  e
modalita' di accesso alle prestazioni) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Esenzione totale, esenzione parziale, non esenzione alla
compartecipazione al  costo  delle  prestazioni).  -  1.  L'esenzione
totale alla compartecipazione del costo sociale degli  interventi  di
cui all'art. 3 viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti  il
cui ISEE e' inferiore  o  pari  alla  soglia  nazionale  di  poverta'
relativa,  rilevata  l'anno  antecedente  a  cui  la  prestazione  si
riferisce. 
    2. L'esenzione parziale alla compartecipazione del costo  sociale
degli interventi di cui all'art. 3  e'  strutturata  su  due  livelli
diversi di compartecipazione: 
      a) viene riconosciuta ai soggetti non  autosufficienti  il  cui
ISEE  e'  superiore  alla  soglia  nazionale  di  poverta'  relativa,
rilevata l'anno antecedente a cui  la  prestazione  si  riferisce,  e
inferiore o pari al trattamento  minimo  annuo  della  pensione  INPS
moltiplicato per due; 
      b) viene riconosciuta ai soggetti non  autosufficienti  il  cui
ISEE e' superiore al trattamento minimo  annuo  della  pensione  INPS
moltiplicato per due e inferiore o pari al trattamento  minimo  annuo
della pensione INPS moltiplicato per quattro. 
    3. La non esenzione alla compartecipazione al costo sociale degli
interventi  di  cui  all'art.  3  e'  prevista  per  i  soggetti  non
autosufficienti il cui ISEE e' superiore al trattamento minimo  annuo
della pensione INPS moltiplicato per quattro.  La  giunta  regionale,
per le prestazioni di cui all'art. 3, puo' stabilire un tetto massimo
del costo delle prestazioni a carico del soggetto non esente. 
    4. Per i soggetti parzialmente  esenti  di  cui  al  comma  2  il
livello di compartecipazione al costo delle prestazioni e' stabilito: 
      a) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera a): 
        1) il quindici  per  cento  della  quota  sociale  del  costo
dell'intervento  a  carattere  domiciliare  rivolta  a  soggetti  non
autosufficienti; 
        2) il venti per cento della quota sociale della  tariffa  per
l'assistenza  in  strutture   semiresidenziali   per   soggetti   non
autosufficienti; 
        3) il venticinque per cento della quota sociale della tariffa
per l'assistenza in strutture residenziali  rivolta  a  soggetti  non
autosufficienti; 
      b) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera b): 
        1)  il  trenta  per  cento  della  quota  sociale  del  costo
dell'intervento  a  carattere  domiciliare  rivolta  a  soggetti  non
autosufficienti; 
        2) il quaranta per cento della quota  sociale  della  tariffa
per l'assistenza  in  strutture  semiresidenziali  per  soggetti  non
autosufficienti; 
        3) il cinquanta per cento della quota sociale  della  tariffa
per l'assistenza in strutture residenziali  rivolta  a  soggetti  non
autosufficienti. 
    5. La giunta regionale con proprio atto definisce  i  criteri  di
compartecipazione al costo per gli  interventi  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettere d) ed e).». 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della regione Umbria. 
      Perugia, 28 dicembre 2009 
 
                             LORENZETTI